COMUNICARE AD INAIL IL NOMINATIVO DELL'ORGANISMO DI VERIFICHE INCARICATO

DPR 462/01: CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 162 del 30/12/2019

si porta a conoscenza che il Decreto Legge 162 del 30/12/2019, convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29/02/2020 - all1 in estratto) ha prodotto importanti novità relative al DPR 462/2001 (all2)

La modifica legislativa al DPR 462/01 ha lo scopo di istituire una banca dati informatizzata INAIL per rendere più efficace il sistema delle verifiche, per ridurre il numero di infortuni (spesso mortali o fortemente invalidanti) di origine elettrica, attraverso un maggiore coinvolgimento di INAIL e l’applicazione di un tariffario rigido che consenta l’esecuzione a regola d’arte di tutte le verifiche. Una parte della tariffa sarà versata dall’Organismo abilitato ad INAIL per la predisposizione della banca dati informatizzata delle verifiche.

Due gli aspetti più significativi:

1.      OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’INAIL DEL NOMINATIVO DELL’ORGANISMO INCARICATO DI EFFETTUARE LE VERIFICHE DELL’IMPIANTO DI TERRA

L’art. 2 del D.L. 162 prevede che "Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1".

E’ obbligo del datore di lavoro comunicare all’INAIL quanto sopra previsto.

In attesa che l'INAIL provveda all'istituzione della piattaforma informatica, la comunicazione deve avvenire via pec alle Unità Operative territoriali (UOT) di competenza.

La modulistica è disponibile, previo accesso con le credenziali dell’azienda, sul sito www.inail.it, nell’area servizi-per-te/datore-di-lavoro/verifica-apparecchi-e-impianti-elettrici.

Si trasmette in allegato (all3 – modello organismo incaricato VERIFICHE SRL) il modulo da utilizzare per la comunicazione su indicata.

Si allega in estratto (all4) la Guida tecnica operativa alla prima verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra redatta dall’INAIL in cui è possibile trovare gli indirizzi pec a cui inviare la comunicazione (per la comunicazione degli impianti ubicati nella Regione Marche va utilizzata la pec dell’UOT di Ancona
ancona-ricerca@postacert.inail.it).

Per la richiesta dei dati tecnici da inserire è possibile contattarci a info@verifichesrl.it oppure 368.3900221.

2.     OBBLIGO DI APPLICAZIONE TARIFFARIO ISPESL (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO)

L’art. 4 del D.L. 162 prevede che "Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.»"

Per le verifiche degli impianti di terra validi ai sensi del DPR 462/2001 tutti gli Organismi abilitati sono obbligati a partire dal 01/01/2020 ad applicare il tariffario ISPESL su indicato.

Non è necessaria una revisione del contratto sul prezzo in quanto il Codice Civile all’art. 1339 prevede che “Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (…) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.”

Il personale di Verifiche srl (0721.867704 368.3900221 – info@verifichesrl.it) è disponibile per fornire dati, informazioni e chiarimenti riferiti a quanto sopra indicato.